Quando l’iscritto chiederà un parere di congruità (ex revisione parcelle) la documentazione da presentare dovrà comprendere anche il preventivo, l’accettazione da parte del cliente o copia del contratto o copia della lettera d’incarico.
Si dovrà dichiarare per quale motivo si chiede il parere, in particolare i motivi per i quali l’accordo già stabilito tra le parti non sia sufficiente per chiedere l’ingiunzione di pagamento.
Si tenga presente che a seguito di recenti sentenze del TAR anche alla Vidimazione Parcelle/Parere di Congruità si applicano le procedure degli atti amministrativi per cui si informerà la controparte (il committente se la richiesta proviene dal professionista, il professionista se proviene dal committente) la quale potrà chiedere di accedere alla documentazione e presentare propri documenti.
I criteri base applicati dalla Commissione Vidimazione Parcelle sono quelli previsti dai seguenti atti legislativi indipendentemente che si tratti di attività a favore di enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche.
Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 che stabilisce i criteri per determinare i compensi da parte di un organo giurisdizionale in mancanza di un accordo tra le parti;
Decreto ministeriale 17 giugno 2016, relativo all’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (*) (**)
(*) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.
(**) sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, relativo alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
Ne consegue che nella documentazione fornita dal professionista alla Commissione devono essere presenti determinati valori, tra questi il costo economico dell’opera.
Nel caso che il preventivo e/o la parcella si basino esclusivamente o in parte sulle ore impiegate, dovrà essere precisato il monte ore suddiviso nelle tre seguenti categorie
– professionista incaricato
– aiuto iscritto all’albo
– aiuto di concetto
Questa suddivisione scaturisce dal D.M. 17 giugno 2016 che è ben diversa da quella che eravamo abituati con le vecchie tariffe le quali si prevedevano solo due categorie: professionista incaricato, aiutante di concetto.