Con l’abolizione delle tariffe professionali (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e relativa Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27) saltarono i vari paletti di riferimento sia per il professionista che per la Commissione Vidimazione Parcelle (ora parere di congruità).
L’art. 4 della Legge 12 marzo 1957, n. 146, classificava gli onorari in base alle modalità con cui venivano determinati,
– a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera;
– a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura;
– a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
– a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Inoltre l’ultimo comma dell’art. 41 prescriveva per gli onorari a discrezione che non potessero mai essere inferiori a quelli che risulterebbero da un possibile computo a vacazione.
E’ quindi di assoluta importanza che il preventivo e la parcella siano dettagliati.
In presenza di una parcella insufficientemente dettagliata la Commissione Vidimazione Parcelle sarà costretta a chiedere ulteriori integrazioni alla documentazione.
A questo seguiranno ulteriori articoli e approfondimenti sul tema…