Qualora la prestazione superi il compenso pattuito nel disciplinare d’incarico, il professionista può chiedere l’aumento in ragione delle ulteriori attività che ha dovuto svolgere, ma solo a condizione che le eventuali variazioni rispetto a quanto concordato siano tempestivamente comunicate al committente.
L’obbligatorietà del preventivo di massima assume una rilevanza essenziale anche ai fini della responsabilità del professionista.
Non riuscire a documentare la consegna del preventivo di massima da parte del professionista al cliente costituisce un elemento di valutazione negativa in fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale (Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140).
Lo stesso decreto prevede che l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti potrà applicare i parametri solo in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso. Questo significa che il giudice deve valutare innanzitutto se sia stato stipulato un contratto valido tra le parti.
In tal caso deve applicare il contratto e non può passare all’applicazione dei parametri.
Quindi il preventivo è
– obbligatorio per legge,
– necessario in caso di contenzioso legale,
– indispensabile nel caso in cui il professionista chieda il parere di congruità all’Ordine professionale di appartenenza.