Il D.L. 146/2021 ha introdotto delle novità significative in riguardo al lavoro autonomo occasionale.
Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona svolge, senza carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell’occasionalità, e per questo non richiede l’apertura di una posizione IVA.
Con le novità introdotte dal D.L. 146/2021, è previsto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionale.
Per poter svolgere legittimamente e in totale regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio.
La comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante l’invio di una email ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene già per l’utilizzo dei lavoratori a chiamata.
Ulteriore novità riguarda il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa: il Senato ha aggiunto l’ipotesi di lavoratori “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Pertanto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.
Circolare lavoro autonomo occasionale – aggiornamento 13 gennaio 2022