F.A.Q. Previdenza

Domande più frequenti: Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo

La ricongiunzione consiste nel trasferimento dei contributi versati in un’unica gestione, ovvero il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso l’ultimo Fondo al quale è iscritto, creando, così una sola posizione assicurativa. Sarà la gestione accentrante a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita
in tale posizione.

La totalizzazione consiste invece nel sommare i periodi contributivi, esistenti presso due o più enti di previdenza, per conseguire il requisito minimo e andare in pensione. Ciascun Ente liquiderà la quota di pensione sulla base dei contributi in esso versati.

⇒ La ricongiunzione dei contributi da altri enti verso EPPI è sempre gratuita.
⇒ La ricongiunzione della contribuzione da EPPI ad altri enti è generalmente onerosa.
⇒ La totalizzazione, invece, è sempre gratuita.

Con la ricongiunzione, si applica il criterio di pensionabilità della cassa in cui si è deciso di ricongiungere i contributi.

Ricorrendo alla totalizzazione, attualmente è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 66 anni, senza differenza tra uomini e donne (con una finestra di 18 mesi e diritto a pensione da 67 anni e 6 mesi), la pensione di anzianità con 41 anni (*) (questi requisiti si innalzeranno nel tempo con il crescere dell’aspettativa di vita), la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. Per il conseguimento della pensione anzianità occorre, poi, attendere l’apertura della cosiddetta “finestra” che si apre dal 21° mese successivo a quello nel quale si maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi.

Con “cumulo gratuito dei contributi”, si intende un meccanismo alternativo alla totalizzazione ma il cui principio è pressoché simile. I vari spezzoni contributivi sono uniti figurativamente per maturare il diritto a pensione (di vecchiaia, anzianità o inabilità).

La profonda innovazione consiste nell’esercizio di tale facoltà senza il pagamento di alcun costo in base alla Legge di Stabilità del 2017, che ha esteso questo istituto anche ai professionisti, ma soprattutto nel diverso criterio di calcolo delle quote di pensione: saranno determinate secondo il sistema tipico di ciascuna gestione e non, come nella totalizzazione, con il solo sistema contributivo.

Altra importante novità è che il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle diverse gestioni previdenziali interessate.


Quesito 1: Superamento doppia imposizione contributo integrativo per Per. Ind. Titolari di Società di ingegneria sui redditi derivanti dalla stessa (Per. Ind. fattura alla propria Soc. Ing.).

Risposta 1: Non si rileva una doppia imposizione del contributo integrativo poiché la società ed il professionista si configurano come due distinti e separati soggetti giuridici, entrambi tenuti all’applicazione del contributo integrativo.


Quesito 2: Sono iscritto all’EPPI e anche all’INPS Gestione Separata. Gradirei sapere se al momento della pensione è possibile effettuare il ricongiungimento dei contributi versati all’INPS portandoli su EPPI e se questo ha un costo. Da quello che sapevo il ricongiungimento è possibile e da qualche tempo è anche gratuito però in questi giorni ho sentito pareri discordanti per cui mi farebbe piacere avere un parere definitivo.

Risposta 2: La legge 45/90, che disciplina la ricongiunzione dei contributi esclude dal trasferimento quelli versati alla Gestione Inps Parasubordinati (cd. Gestione Separata), ma lo consente solo per i contributi accreditati presso l’AGO (c.d. gestioni generali obbligatorie quali dipendenti, artigiani, commercianti etc..).

Sarà, però, possibile utilizzare tali versamenti per l’ottenimento di una pensione in regime di totalizzazione e/o cumulo che prevede i seguenti requisiti:
Totalizzazione dei contributi:
• Pensione di vecchiaia: 67 anni e 6 mesi di età anagrafica con almeno 20 anni di contributi versati tra più Enti
• Pensione di anzianità: almeno 41 anni di contributi versati tra più Enti indipendentemente dall’età anagrafica con un ulteriore “spazio finestra” di 21 mesi per l’effettiva erogazione della pensione. Ciò comporta di dover maturare un’anzianità complessiva di 42 anni e 9 mesi.
Cumulo gratuito:
• Pensione di vecchiaia: 67 anni di età anagrafica con almeno 20 anni di contributi versati in più Enti
• Pensione anticipata: almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione versati in più Enti, indipendentemente dall’età anagrafica.


Quesito 3: Sono un Perito Industriale iscritto all’Albo e sono amministratore di una Società di servizi (non attività professionale). Posso tramite il cedolino paga versare all’EPPI (come ente di previdenza) anziché versare all’INPS?

Risposta 3: Spiace segnalare che la sua richiesta non è applicabile in quanto l’obbligo di contribuzione all’Eppi si configura per i soli iscritti all’Ordine professionale che esercitano l’attività libero professionale.


Quesito 4: Sono dipendente di un’azienda impiantistica e mi viene richiesto di apporre il timbro sui progetti che realizzo.
Preciso che sono un perito industriale regolarmente iscritto al Collegio e sono iscritto solo all’INPS. Sono in regola?

Risposta 4: Confermiamo che lei sta correttamente operando in quanto l’attività viene esercitata in qualità di dipendente e non di libero professionista. L’obbligo all’iscrizione all’EPPI insorge nel solo caso in cui il Perito Industriale iscritto all’Ordine eserciti l’attività libero professionale.


Quesito 5: Sono un perito industriale regolarmente iscritto al Collegio e all’EPPI.
Ho usufruito delle agevolazioni/contributi offerti dall’EPPI.
Nel caso dovessi chiudere l’attività professionale, perderei anche i benefici di cui ho già usufruito (esempio contributo fondo perduto sul mutuo per 10 anni)?

Risposta 5: Segnaliamo che i benefici assistenziali erogati dall’Ente sono dedicati ad i soli iscritti in attività. Nel caso di cessazione, dunque, l’erogazione periodica relativa ad esempio al beneficio per il mutuo cesserà di essere liquidata.


Quesito 6: Sono iscritto da quando l’Ente è nato? Posso andare in pensione a 57 anni?

Risposta 6: Il Regolamento dell’Ente prevede la pensione anticipata per chi abbia compiuto almeno cinquantasette anni d’età e contemporaneamente abbia cessato l’attività professionale avendo maturato almeno cinque anni di contributi.
La possibilità di beneficiare della pensione è condizionata alla verifica che l’importo della pensione erogata risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale INPS. L’assegno sociale per il 2021 equivale a 460,28 euro mensili. L’importo minimo di pensione dovrà, quindi, essere ad oggi almeno 552,33 euro mensili lordi. Attualmente, il montante tale da generare questa rata mensile dovrebbe essere non inferiore ad almeno 175.000 euro.


Quesito 7: Sono andato in pensione nel 2020 e continuo a lavorare. Come vengono utilizzati i contributi che sto ancora versando?

Risposta 7: Il pensionato che prosegue l’attività professionale è obbligato a versare i contributi, scegliendo – se lo si desidera - un’aliquota ridotta del 50% per il contributo soggettivo.
I contributi versati dopo il pensionamento, daranno diritto ad un supplemento di pensione liquidabile con cadenza biennale.
Previa autorizzazione dell’iscritto, il supplemento biennale, viene erogato in modalità automatica, senza dover presentare una nuova domanda.


Quesito 8: Sono iscritto all’Eppi dal 1999 e prima di esercitare la libera professione sono stato dipendente di un’azienda privata. Ho maturato 13 anni di contributi Inps. Come li posso utilizzare?

Risposta 8: La prima verifica da effettuare è, la maturazione in ogni Ente del diritto a pensione. In caso positivo è bene tenere separate le posizioni previdenziali: così l’Eppi liquiderà la pensione al 65° anno di età e l’Inps lo farà secondo le sue regole (ad oggi 67 anni di età). In questo caso specifico, con meno di 20 anni di contribuzione Inps, il diritto a pensione autonoma non sembrerebbe maturato e le posizioni dovranno essere unificate con le seguenti soluzioni che appaiono più adatte, rispetto
alla normativa in essere.

Totalizzazione dei contributi
Pensione di vecchiaia: 67 anni e 6 mesi di età anagrafica con almeno 20 anni di contributi versati tra più Enti
Pensione di anzianità: almeno 42 anni e 9 mesi di contributi versati tra più Enti indipendentemente dall’età anagrafica
Cumulo
Pensione di vecchiaia: 67 anni di età anagrafica con almeno 20 anni di contributi versati in più Enti
Pensione anticipata: almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione versati in più Enti, indipendentemente dall’età anagrafica.

In ogni caso, data la delicatezza dell’argomento e le possibili particolarità che rendono ogni posizione contributiva diversa da un’altra, la struttura dell’Eppi è a disposizione per assistere ciascun iscritto in maniera adeguata alle proprie esigenze.


Fiscalità pensioni

Il sistema fiscale italiano prevede che, annualmente, nel mese di giugno, il Casellario Centrale dei Pensionati (organo questo istituito presso l’INPS) determini il reddito globale annuo da pensione, quale risultato degli emolumenti percepiti dagli Enti previdenziali in cui il contribuente è accreditato, definendo così l’esatta imposizione IRPEF da applicare in funzione degli scaglioni di reddito nel quale si colloca.

L’aliquota da applicare sul trattamento EPPI viene comunicato dal Casellario. A tal proposito, cosi come previsto dalla normativa fiscale,  le operazioni di conguaglio sono state processate dall'EPPI a partire dal mese di luglio (primo mese utile rispetto alla comunicazione del prelievo fiscale di giugno) frazionando il dovuto d’imposta in parti uguali sulle mensilità ancora da accreditare 7 in totale da luglio a dicembre, comprendendo anche la tredicesima).

Dal punto di vista operativo, mensilmente, il residuo d’imposta viene trattenuto in tranche di pari importo fino ad azzerare il dovuto con la chiusura dell’anno fiscale (al 31 dicembre).

Gli iscritti possono visualizzare il documento di sintesi denominato “Comunicazione Casellario Centrale pensionati INPS” pubblicato nella area riservata di EPPI life Sezione “LA  TUA PENSIONE - CU e Cedolini" ed il relativo cedolino della mensilità.

Rispetto alla sintesi degli importi variati mese per mese segnalati da alcuni iscritti, c'è da considerare che nel solo mese di aprile di ogni anno, le pensioni subiscono il prelievo aggiuntivo a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF, da devolvere nelle casse della Regione e del comune di appartenenza (quindi ecco spiegato il perché per ogni anno d’imposta, ad aprile e poi a partire da luglio e fino a dicembre si registrano diminuzioni di importi di pensione).